PRINCIPI GENERALI
1. I principi etici e le regole
di deontologia professionale dello psicologo si applicano anche nei
casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengono effettuate a
distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo.
L’utilizzo di tali mediazioni per la pratica professionale richiede
particolare attenzione e cautela da parte dello psicologo, soprattutto
laddove esse sono non usuali, innovative o sperimentali e comunque in
carenza di conoscenze sulle implicazioni secondarie del loro utilizzo
sia sul piano della teoria e della tecnica professionale, che sul
piano relazionale.
2. La conoscenza del Codice
Deontologico è indispensabile per una attenta riflessione sullo
sviluppo dell’intervento professionale dello psicologo, soprattutto
nei casi di utilizzo di mezzi di comunicazione nuovi per tale ambito e
nei casi di limitata esperienza professionale.
3. Ogni nuovo o innovativo
mezzo di comunicazione utilizzato nell’esercizio della professione di
psicologo necessita dell’identificazione del profilo delle sue
specifiche caratteristiche e quindi delle sfide professionali che pone
sul piano dell’appropriatezza epistemologica, teorica, tecnica e
deontologica.
4. Al momento attuale, in base
alla deliberazione n. 19 del 23 marzo 2002 del Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi Italiani, le pratiche di attività
psicodiagnostica e psicoterapeutica effettuate via Internet potrebbero
risultare non conformi ai principi espressi negli artt. 6, 7 e 11 del
vigente Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, ed in tal caso
sarebbero sanzionabili.
ASPETTI SPECIFICI
1. SICUREZZA
1.1 Identità degli psicologi
1.1.1 Gli psicologi devono
essere riconoscibili in modo da poterne verificare l’identità e il
domicilio.
1.1.2 Gli psicologi associati
che sviluppano siti Web devono facilitarne l'identificazione come siti
appartenenti a psicologi iscritti all’Ordine professionale.
1.1.3 Lo psicologo singolo o
associato che offre prestazioni via internet è tenuto a segnalare al
proprio ordine professionale di appartenenza l’indirizzo web del sito
presso il quale eroga tali prestazioni.
1.1.4 Gli psicologi sono tenuti
a specificare la loro iscrizione all’Ordine professionale. Se
specificano anche l’appartenenza ad associazioni scientifiche devono
rendere identificabili e contattabili tali associazioni e reperibili i
relativi statuti .
1.1.5 Dove un servizio è
fornito da più psicologi, questo deve essere chiaramente specificato.
In ogni caso deve essere identificabile l’autore della prestazione.
1.1.6 Se i professionisti
coinvolti afferiscono a professionalità diverse queste devono essere
chiaramente identificabili. Nel sito web in cui vengono offerte
prestazioni psicologiche devono essere fornite informazioni relative
alle norme professionali e al codice deontologico vigenti, ed alle
modalità di consultazioni dei medesimi.
1.2 Identificazione degli utilizzatori
1.2.1 Di norma va richiesta
l’identificazione dell'utente.
1.2.2 Anche nei casi in cui una
data prestazione preveda in generale la possibilità di garantire
l'anonimato dell' utente, lo psicologo deve sempre valutarne la
compatibilità caso per caso. La garanzia dell’anonimato dovrà
comportare sempre, da parte dello psicologo, l’adozione di precauzioni
supplementari, in relazione anche alla possibilità che gli
utilizzatori possano necessitare di specifiche tutele o avere uno
specifico stato giuridico (per esempio un minore).
1.2.3 Gli psicologi che
garantiscono l’accesso anonimo a prestazioni professionali devono
specificare chiaramente quali prestazioni sono compatibili con
l’anonimato e quali non lo sono.
1.2.4 Le prestazioni
professionali che garantiscono l’anonimato sono allo stesso modo
soggette alle regole sul consenso informato ancorché acquisibile solo
con un identificativo del cliente.
1.2.5 Le prestazioni
professionali a distanza rivolte a minori o a clienti soggetti a
tutela necessitano di particolar attenzione e maggiori misure di
sicurezza. Va prestata particolare attenzione alla autenticità del
consenso da parte di coloro che esercitano la potestà genitoriale o la
tutela.
1. 3 Protezione della transazione
1.3.1 Gli psicologi devono
accertarsi della sicurezza delle transazioni, comprese le operazioni
finanziarie, e della riservatezza delle informazioni psicologiche e
personali, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie finalizzate.
1.3.2 Va comunque ricercata la
massima sicurezza sul sito Internet, sulla linea telefonica o su altri
mezzi elettronici utilizzati, attraverso idonea strumentazione
(hardware e software) e compreso l' uso dei servizi cifrati.
1.3.3 I livelli di sicurezza
devono essere sempre aggiornati.
2. RISERVATEZZA
2.1 Riconoscimento dei limiti
2.1.1 Gli psicologi devono
assicurarsi che gli utenti siano informati sulla legislazione relativa
alla protezione di dati su qualsiasi tipo di supporto siano
registrati, alla comunicazione delle informazioni e sui limiti alla
riservatezza, per esempio nei casi in cui ricorre obbligo di referto o
di denuncia.
2.1.2 Gli utenti vanno
informati circa i dati custoditi e i loro diritti su di essi.
2.2 Conservazione dei dati
2.2.1 Le regole sulla custodia
dei dati e delle informazioni si applicano anche per le prestazioni a
distanza per qualsivoglia tipologia di supporto o tecnologia venga
utilizzata.
2.2.2 Gli
psicologi devono tenere conto della possibilità che l’interazione
attraverso mezzi telematici può comportare la registrazione e la
memorizzazione delle informazioni anche da parte dell’utente.
3. RELAZIONE CON LE
CARATTERISTICHE DI SPECIALI SERVIZI OFFERTI DA INTERNET
3.1 Gli psicologi che offrono
prestazioni a distanza devono tenere conto che il servizio è
utilizzabile anche al di fuori dei confini nazionali e che gli utenti
possono afferire a nazionalità, etnie, religioni, costumi e
riferimenti normativi disomogenei rispetto a quelli del
professionista, nonché del fatto che regolamentazioni diverse (o
assenti) della professione di psicologo in altre nazioni possono
indurre aspettative inadeguate, incongrue o errate da parte
dell’utilizzatore.
4. APPROPRIATEZZA
4.1 La ricerca di base
4.1.1 In considerazione del
rapido sviluppo dei sistemi di comunicazione e delle ricadute di
questi sulla pratica professionale a distanza, gli psicologi devono
utilizzare con cautela soprattutto quelli ancora mancanti di una base
di ricerca consolidata.
4.1.2 È un dovere professionale
dello psicologo che opera a distanza di informarsi sulle
caratteristiche e sui limiti dei mezzi utilizzati e di tenere conto
della ancora ridotta disponibilità di informazioni sulle differenze
con l’interazione diretta.
4.1.3 Lo psicologo tiene conto
dei limiti della propria competenza sugli strumenti e sulla tecnologia
che utilizza e, conseguentemente, attiva servizi ed intraprende solo
attività compatibili con tali limiti.
5. COMPITI DEGLI
ORDINI TERRITORIALI
5.1.1 È opportuno che ciascun
Ordine territoriale tenga un registro aggiornato dei siti in cui gli
iscritti offrono prestazioni psicologiche.
5.1.2 È opportuno che ciascun
Ordine territoriale istituisca un gruppo di studio allo scopo di
monitorare le attività psicologiche svolte, via internet e a distanza,
nel proprio territorio di competenza.